08/08/2017

Un provvedimento paradossale dell'Antitrust

Nella giornata di ieri è stato notificato ad AITEC e alle aziende cementiere a essa associate il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il quale viene contestata una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel settore cemento tra gli anni 2011 - 2016.

Colacem ritiene tali conclusioni destituite di ogni fondamento, non suffragate da alcun elemento di prova, inconsistenti e prive di logica economica.

La tesi di una presunta pratica anticoncorrenziale viene contraddetta in modo incontrovertibile da un mercato italiano caratterizzato, negli anni citati, dal prezzo del cemento più basso d’Europa e da una forte conflittualità tra le numerose imprese presenti. Le conseguenze negative sulla marginalità delle aziende operanti in Italia sono certificate dai risultati economici dell’intero settore.

Colacem non ha mai assunto condotte contrarie alla concorrenza, operando nel rispetto di un Codice Etico di Gruppo, da anni definito e approvato, nel quale viene ribadito che “l’azienda crede nella libera, leale e corretta concorrenza e orienta le proprie azioni all’ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. Ogni azione che possa alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed è vietata a ogni soggetto che per essa agisce”.

Colacem presenterà ricorso al TAR, ritenendo di avere elementi sostanziali per ottenere l’annullamento dell’ingiusto provvedimento.

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